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In merito all'artico​lo "Ecco come cambierà i
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emanuele77




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emanuele77 is offline 

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Impiego: avvocato



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MessaggioInviato: Mar Ago 19, 16:31:56    Oggetto:  In merito all'artico​lo "Ecco come cambierà i
Descrizione: giustizia
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Essendo impossibile soffermarsi su tutte le questioni affrontate nell'articolo di cui in oggetto, è bene precisare che:

1. la sentenza di primo grado è già provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.;

2. è possibile chiedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado con apposita istanza, ma, nel caso in cui l'istanza risulti inammissibile o manifestamente infondata, è già previsto dall'art. 282, comma 2, c.p.c.,, che il giudice condanni la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria da 250,00 a 10.000,00 euro;

3. nel procedimento d'appello è già previsto dall'art. 345 c.p.c., che non si possano proporre domande ed eccezioni nuove rispetto a quelle proposte in primo grado e che non si possa neppure richiedere l'ammissione di nuovi mezzi istruttori e non si possano depositare nuovi documenti, salvo che la parte interessata non dimostri di non aver potuto richiederli o produrli per causa ad essa non imputabile;

4. nel 2012 è stato introdotto l'art. 348 bis c.p.c., che dispone un vaglio di ammissibilità dell'appello: ne viene dichiarata l'inammissibilità se non vi è ragionevole probabilità che venga accolto e il giudice condanna l'istante al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

Se oggetto della riforma della giustizia civile saranno le questioni di cui sopra, risulta evidente la sua inutilità (sempre a non voler pensare male, ovvero che il governo voglia semplicemente fare una dannosa propaganda).

Ci sarebbe anche molto da dire sulla fantomatica mediazione obbligatoria. Basti considerare che la mediazione è obbligatoria (per fortuna) solo per certe materie e lo è solo (ancora per fortuna) quanto condizione di procedibilità, nel senso che non si può instaurare un processo se non si è prima attivata la mediazione, che ha un costo, in caso di adesione della controparte, superiore a quello di un procedimento innanzi al tribunale. Inutile dire come la previsione dell'obbligatorietà della mediazione venga utilizzata a meri fini dilatori da molti soggetti, per esempio l'ospedale che deve risarcire un privato: l'ospedale aderisce alla mediazione, le parti versano una sorta di contributo unificato (più ingente rispetto a quello, già esoso, che si paga per adire il giudice), ci si accorda per esperire una consulenza, ma, non essendo vincolante, dopo un anno o più non si trova l'accordo perché pagare, per esempio, 100.000,00 euro domani (ovvero dopo un processo che dura almeno tre anni) è meglio che pagarli oggi, con buona pace dei diritti, soprattutto di difesa, dei cittadini.

In fine, a lato dell'articolo in oggetto, si afferma che il processo telematico comporterà una riduzione dei tempi dei processi del 62%. Non è dato conoscere chi abbia fornito questa percentuale, ma, se il processo telematico comporta esclusivamente il deposito di atti, non si vede come possa diminuire la durata dei processi. L'unico beneficio è per il personale di cancelleria, ma un giudice avrà sempre un ruolo esorbitante (oltre mille cause assegnate all'anno in certi tribunali).

Cordialità.
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MessaggioInviato: Mar Ago 19, 16:31:56    Oggetto: Adv






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