| mgcgio ha scritto: |
| Articolo di Travaglio su L'Espresso su Moggi:
Moggi, Torino e le Malefemmine Tutto giusto, ma non c'entra assolutamente nulla con Calciopoli. Secondo me qui Travaglio sbaglia completamente obiettivo: le malefatte di Moggi quando era al Torino non smentiscono una verità che è ormai sotto gli occhi di tutti: moltissimi dirigenti telefonavano a designatori e arbitri proprio come Moggi, e con gli stessi argomenti di Moggi (anche se con uno stile diverso). Quindi, occorre un nuovo processo sportivo. Se al mondo ci fosse giustizia, Milan e Inter dovrebbero trovarsi in serie b. |
| Asdrubalino ha scritto: | ||
Ci sarebbe anche un altro punto da affrontare, oltre a quello dell'illecito sportivo. Questa vicenda dimostra un rischio di assoluta arbitrarieta' dei magistrati inquirenti nel decidere quali intercettazioni vanno trascritte e approfondite e quali no. E questo, specie se sommato alla loro diffusione sistematica ai giornali, non e' un problema da poco. |
| Citazione: |
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comunque le vicende dei rapporti Inter-Bergamo sono da approfondire, anche se gli eventuali illeciti che si prospetterebbero sono molto meno gravi. E stiamo parlando proprio della squadra che da quello scandalo ha beneficiato più di tutti. Dell'UNICA squadra che ha beneficiato da quello scandalo. |
| Asdrubalino ha scritto: | ||
Ci sarebbe anche un altro punto da affrontare, oltre a quello dell'illecito sportivo. Questa vicenda dimostra un rischio di assoluta arbitrarieta' dei magistrati inquirenti nel decidere quali intercettazioni vanno trascritte e approfondite e quali no. E questo, specie se sommato alla loro diffusione sistematica ai giornali, non e' un problema da poco. |
| Citazione: |
| Art. 268.
Esecuzione delle operazioni. 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. 2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. 3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. 3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati. 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. 5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. 7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7. |
| frankie ha scritto: |
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Però ha ragione mughini. |
| frankie ha scritto: |
| QUando c'è di mezzo il pallone o le donne si perde il lume della ragione.
Tifi Juve? Pare di si visto che NON sei nemmeno in grado di distinguere le normali pubbliche relazioni dalla CORRUZIONE. Rispondi un po' a questo: Chi aveva comprato le tessere telefoniche svizzere? E chi si era vantato del risultato della propria opera con De Sanctis con taquino di espulsi e ammoniti alla mano? E chi aveva telefonato a Ordine intimandogli di NON scrivere contro la Juve su soffiata di Damascielli e chi ordinava a Biscardi come gestire la moviola tanto da spedirlo sulle tv locali a scandalo scoperto? Sempre e SOLO MOGGI. La verità è che NON conosci gli atti di questa inchiesta e ti lasci colpire dal solito fango (così fan tutti) gettato qua e la da Moggi con l'ausilio di qualche presunto intellettuale come Mughini (ma ce ne sono altri che davanti al pallone perdono ogni tipo di obiettività). |